Affidamento dei figli: valutazione capacità genitoriali
In ambito affidamento dei figli, la legge n. 54/06 ha introdotto in Italia il principio della cosiddetta bigenitorialità ma, quando in caso di separazioni e divorzi conflittuali i partner non riescono a trovare un accordo circa la prole, non di rado finiscono per screditarsi a vicenda richiedendo l’affidamento esclusivo dei minori.
Il Giudice deve allora stabilire se e quanto ciascun adulto sia capace di essere un “buon” genitore, ovvero se vi è una qual incapacità in uno o in entrambi i genitori, al fine di disporre l’affidamento dei figli in modo diverso da quello previsto dalla legge. Per fare ciò il magistrato può nominare un esperto detto CTU (consulente tecnico d’ufficio) che, per le particolari conoscenze di psicologia clinica, infantile, interpersonale e forense sia in grado di rispondere a quesiti inerenti la valutazione delle capacità genitoriali e del sano sviluppo psicoemotivo e relazionale del minore.
Lo psicologo nominato si trova quindi nella necessità di procedere con competenza, perizia e scientificità, consapevole che il suo parere andrà a costituire parte della conoscenza del caso di specie che farà optare il Giudice per l’uno o l’altro istituto di affidamento dei figli (condiviso o esclusivo).
La cosiddetta “valutazione capacità genitoriali” in ambito affidamento dei figli si connota così come una complessa attività di ricerca e diagnosi attraverso la quale il Giudice può ricevere, non solo un quadro preciso dei rapporti tra il minore e ciascuno dei genitori e delle caratteristiche di personalità di questi ultimi, ma anche delle indicazioni in merito alle migliori modalità di esercizio delle funzioni genitoriali. Nel caso specifico delle separazioni e dei divorzi, la valutazione dell’esperto verte sull’idoneità genitoriale, riguardante non solo la capacità di erogare cure materiali ed affettive, ma anche la capacità di ciascun genitore di anteporre ai propri bisogni quelli della prole. La capacità di cooperazione tra i due genitori, il rispetto reciproco, sono fattori protettivi per un figlio, mentre la presenza di comportamenti strumentali, atteggiamenti di squalifica impediscono la corretta gestione della co-genitorialità. In questo caso, il Consulente deve definire le condizioni di vita di un minore e segnalare l’eventuale presenza di condotte genitoriali inadeguate.
I criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale riguardano, dunque, parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale, che comprendono lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali.
L’idoneità genitoriale viene inoltre definita dai bisogni stessi e dalle necessità dei figli in base ai quali il genitore attiverà le proprie qualità personali, tali da garantirne lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico.
Particolarmente importante è la ricerca di criteri scientifici con cui valutare, nella prospettiva della tutela del minore, se le condizioni familiari in cui il minore si trova mettono a rischio il suo sviluppo psicosociale e rappresentano, cioè, una situazione di pregiudizio, rimanendo attenti ad eventuali elementi ricollegabili a condizioni di maltrattamento fisico e psicologico, alla trascuratezza, all’abuso sessuale, alla devianza, alla tossicodipendenza e all’alcolismo del/dei genitori e ad eventuali episodi di violenza assistita familiare
La valutazione delle capacità genitoriali viene quindi completata ed integrata da altre valutazioni del funzionamento psicologico e relazionale dei genitori e del sistema familiare, con particolare attenzione per le. capacità riflessive, le capacità di identificarsi nei bisogni altrui, la capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive. Importante anche il livello di integrazione familiare evidenziabile dal funzionamento della coppia genitoriale in riferimento ad indici di collaborazione/coesione interna.
Da ricordare inoltre la valutazione del funzionamento psicologico e relazionale del figlio stesso, il tipo di attaccamento sviluppato nei confronti dei genitori e, in caso di età utile, il suo personale orientamento e desiderio di collocazione.
In questo complesso e delicato compito un accenno va infine alla spesso determinante figura del CTP o consulente tecnico della parte, quale figura espressamente prevista dall’ordinamento giuridico in materia di procedura valutativa di CTU che, in qualità di psicologo esperto in ambito forense, su incarico di una parte (solitamente uno dei genitori) ha diritto e competenza per intervenire in tutte le operazioni che l’esperto del Giudice vorrà condurre, curando che lo stesso applichi metodologie valide scientificamente e che giunga a conclusioni opportunamente motivate e effettivamente fondate, facendo altrimenti pervenire in sede giudiziale le proprie contro osservazioni e considerazioni.