La valutazione della compatibilità carceraria
La valutazione della compatibilità carceraria, come recita l’articolo l’art 275, 4°co cpp, è volta ad individuare i casi di imputati che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure in caso di detenzione. Fatte salve le patologie più prettamente “somatiche” (p.es AIDS conclamato) che per loro natura non rientrano nel campo di indagine neuropsichico, o altre dalla prognosi infausta quoad vitam, pare necessario individuare quali tra le psicopatologie rientrino nel novero di quelle atte ad incidere sulla compatibilità carceraria di un soggetto.
Rimane verosimilmente opportuno prendere in considerazione tutti quei quadri di evidente scompenso patologico psichico quali episodi psicotici acuti o transitori. Non pare inoltre intelligente escludere tutti i deterioramenti significativi da disturbi mentali c.d. organici quali demenze gravi anche correlate ad esotossicosi o esito di traumi cranici importanti o ancora da altre patologie in atto. Parimenti chiara è l’inclusione di quei quadri di sensibile destrutturazione della personalità riconducibili a malattie dello spettro schizofrenico come anche quei
Rimane poi l’ambito più difficile dei disturbi c.d. gravi di personalità che per certi versi pare quello che più facilmente può prestare il fianco a tentativi di simulazione da parte del detenuto interessato ad ottenere agevolazioni e alleggerimenti della propria condizione aflittiva. Ecco che si fa quindi imprescindibile, conducendo la valutazione della compatibilità carceraria in casi di sospetto grave disturbo di personalità, ricercare quei documentabili scompensi borderline o meglio francamente psicotici che, lasciando il detenuto privo di adeguate controspinte e innescano in lui quei funzionamenti sintomatici che lo rendono obbiettivamente incompatibile con un regime di detenzione carceraria, lasciando preferire nel qual caso una misura alternativa.
Rilevata infine una incompatibilità carceraria per problematiche di tipo psicopatologico rimane da verificare, qualora esse non siano comprovatamente emerse solo in seguito alla carcerazione (evenienza che verosimilmente corrisponde più all’eccezione che alla regola) quale fossero state le condizioni mentali del detenuto al momento del fatto reato, aprendo cosi il capitolo della valutazione capacità intendere e volere.